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Le principali novità fiscali in tema di DETRAZIONI e BONUS previste per le famiglie per l’anno 2020, introdotte a seguito dell’entrata in vigore della Legge 160 del 27 dicembre 2019, riguardano le detrazioni di cui i contribuenti possono usufruire in sede di dichiarazione dei redditi.

  1. RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI IN BASE AL REDDITO

Per le spese sostenute dal 01/01/2020, viene prevista la rimodulazione dell’importo detraibile in base al Reddito Complessivo del contribuente (al netto del reddito da abitazione principale e relative pertinenze). Le detrazioni spettano per l’intero importo, se il Reddito complessivo del contribuente non supera i 120.000€.

Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia compreso tra 120.000 euro e 240.000 euro, la detrazione si riduce proporzionalmente al crescere del reddito. I contribuenti con un reddito superiore a 240.000 € non hanno diritto alla detrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel nuovo meccanismo di rimodulazione: spese funebri, le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, spese scolastiche, spese per premi assicurativi, spese sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni, abbonamento trasporto, ecc..

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della novità, le altre detrazioni disciplinate da disposizioni diverse dall’art. 15 come, ad esempio, la detrazione relativa alle spese aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, oppure la detrazione relativa al risparmio energetico. In tali ipotesi il beneficio fiscale continuerà a spettare per intero senza alcuna limitazione rispetto al reddito complessivamente dichiarato.

Invece, possono continuare ad essere considerati integralmente in detrazione gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale; gli interessi passivi su mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale. La suddetta rimodulazione non opera, inoltre, in relazione alle spese mediche che potranno essere integralmente detratte per la parte eccedente la franchigia di 129,11€.

  1. PAGAMENTO TRACCIATO DELLE SPESE DETRAIBILI

Un’ulteriore novità riguarda le modalità di pagamento delle spese detraibili. Infatti, per tutte le spese sostenute dal 01/01/2020, il pagamento dovrà essere tracciato. Qualora il pagamento dovesse avvenire in contanti, il contribuente perderà il diritto alla detrazione.

Le uniche eccezioni sono costituite dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, ovvero le spese mediche per le prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o private accreditate. In tali ipotesi i pagamenti potranno continuare ad essere effettuati in contanti presentando la tessera sanitaria nazionale. Si raccomanda, pertanto, di conservare tutte le ricevute delle spese sostenute e di consegnarle allo studio al fine di fruire della relativa detrazione.

DETRAZIONI FISCALI

 BONUS FACCIATE

La Legge di bilancio introduce una nuova detrazione per le spese, sostenute nel 2020, in relazione a interventi volti al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in zona A o B.

Per interventi finalizzati al recupero o restauro si intendono anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono esclusi gli interventi effettuati su edifici ubicati in aree a bassa densità abitativa e le spese effettuate per impianti ed infissi. La detrazione prevista è pari al 90% della spesa ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e ulteriori novità che vanno segnalate per l’anno 2020 sono:

  • Limite pagamenti in contanti da luglio 2020 passa a 2000 euro;
  • La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza“, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.Tali interventi, ai sensi della norma istitutiva, dovranno essere attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di spesa previsti. Sul punto si ricorda che la NaDef ha preannunciato, a completamento della manovra di bilancio 2020- 2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità al quale sembrano destinate le risorse accantonate nel Fondo.

Sono inoltre stati riconfermati i seguenti bonus:

  1. BONUS CULTURA: i nati nel 2002 che compiranno 18 anni nel 2020 percepiranno 300€ da spendere per acquistare biglietti per cinema, concerti ed eventi culturali, ingressi a teatro e musei, per partecipare a scuole di musica, danza, lingue straniere, ecc..
  2. BONUS SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO: previsto un contributo di 30€ per l’acquisto di ciascun dispositivo;
  3. BONUS LATTE ARTIFICIALE: per le mamme che non possono allattare, che potrà arrivare fino a 400 euro l’anno ed essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato;
  4. BONUS NIDO: per le famiglie con figli tra 0 e 3 anni, è stato rivisto e corretto per il 2020 e prevede un bonus di importo variabile in base al reddito che oscilla tra i 1500 e i 3000€ annui;
  5. BONUS BEBE’: assegno di natalità per i bambini nati o adottati a partire dal 01/01/2020. A differenza degli anni precedenti per il 2020 sarà riconosciuto senza limiti di reddito;

Ringraziamo per le informazioni trasmesse

Studio Associato Filippucci Di Brunori S. Gaudenzi C. Luciani L.