L’importanza della trasparenza e dei tempi di attesa circoscritti che si richiede al ruolo ricoperto dalla Commissione LEA nella definizione dei Livelli essenziali di assistenza
La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – art.1, comma 556) ha previsto l’istituzione della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare l’aggiornamento dei LEA in modo continuo, strutturato e basato su criteri scientificamente validi.
COMPOSIZIONE E DURATA COMMISSIONE LEA
La Commissione LEA è presieduta nonché nominata dal Ministro della salute ed è composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti. Di questi quattro sono indicati dal Ministro della salute, uno dall’Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall’AGENAS, uno dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; La Commissione dura in carica tre anni, si è insediata il 28 luglio 2020 e il suo mandato cesserà di avere efficacia dopo il 28 luglio 2023;
ATTIVITA’ ESPLETATE DALLA COMMMISSIONE LEA
La citata legge di stabilità inoltre delinea le attività in carico alla Commissione rispettando gli doveri di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Nello specifico, la Commissione si occupa di:
acquisire e valutare le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi/prestazioni, modificare le prestazioni e/o servizi già inclusi nei LEA, valutare l’impatto economico delle modifiche ai LEA, valutare le richieste provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all’esecuzione di prestazioni innovative nell’ambito di programmi di sperimentazione, valutare che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.
CHI PUO’ FARE RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO O INCLUSIONE
Le richieste di inclusione, esclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA possono essere avanzate, oltre che dai propri componenti, da:
- cittadini e associazioni di pazienti;
- Ministero della Salute o dalle Istituzioni da esso vigilate (AIFA, AGENAS, ISS), Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Società scientifiche, IRCCS, Policlinici universitari, professionisti del SSN e loro associazioni;
- aziende produttrici e loro associazioni.
L’IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA E IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA
La Commissione è in procinto di scadenza ma attualmente evidenze delle valutazioni poste in essere dalla predetta Commissione non sono ancora state presentate
A tal riguardo sarebbe utile e costruttivo sapere quali sono gli step in termini di valutazione e analisi che la Commissione LEA ha sino ad oggi prodotto.
Inoltre sapere quante richieste sono state inviate alla Commissione per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.
E se, infine, non si ritenga utile ed opportuno adottare iniziative finalizzate a rafforzare la trasparenza delle sedute della stessa Commissione, con l’inserimento di tempi circoscritti, al fine di garantire che venga fornita una risposta in merito alle richieste inviate evitando così situazioni prolungate di incertezza