Tel.: +39 331 223 7587 – Email: info@unfiloperlavita.it

L’INPS semplifica i procedimenti di accertamento medico-legale per quanto riguarda lo stato di invalidità e dell’handicap senza doversi sottoporre a visita in commissione

Nel recente messaggio del 17 marzo 2023 l’INPS sintetizza le nuove semplificate modalità operative per fare domanda di invalidità civile, ma anche domanda di accertamento dell’handicap, permettendo alle commissioni di definire i verbali direttamente sulla base della documentazione medica presentata. Il tutto senza la necessità di chiamare la persona a visita diretta, a condizione però che la documentazione allegata consenta una valutazione obiettiva. La documentazione sanitaria potrà essere inviata online.

Nel caso in cui i documenti forniti non dovessero consentire una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

L’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto importanti novità in tema di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap

Più precisamente, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva.

 

COSA SI PREVEDE 

L’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  prevede che

1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

 2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta.

LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA POTRÀ ESSERE INVIATA

–  su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;

– su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito www.inps.it, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

LA VALUTAZIONE AGLI ATTI È APPLICABILE PER:

–   tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC);
le revisioni sanitarie ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Proprio perché la modalità di valutazione agli atti permette di ottenere una importante riduzione dei tempi medi di chiamata a visita per tutte quelle casistiche che non possano trovare applicazione, l’Inps sottolinea che la valutazione agli atti deve essere incentivata e operata tutte le volte in cui la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva.

 

QUANDO LA VISITA MEDICA E’ PREVISTA

La valutazione obiettiva sulla base dei documenti non è possibile nel caso in cui i documenti non siano sufficienti per redigere il verbale.

Viene sottolineato, infatti, che “gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri nel presupposto generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese”.

Qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

RIVEDIBILITÀ DEL VERBALE

L’inps specifica inoltre che la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale.

È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

A breve prevista l’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’INPS

 Si sta inoltre portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’Istituto dell’INPS che consentirà la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.

Quindi come procedere

L’invio online della documentazione sanitaria per accertamento medico legale ai fini del riconoscimento di invalidità o handicap:

  1. Può essere fatta da cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria” da parte di:

–        Cittadini
–        Medico certificatore
–        Patronato

  1. Può essere aggiunta successivamente all’invio di una domanda già trasmessa, tramite la voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”

    3. E’ la modalità esclusiva ora ammessa per l’invio di documentazione sanitaria (non è più permesso in altra modalità, compreso l’invio tramite PEC, che non verrà preso in considerazione)

    4.  può non essere sufficiente alla redazione del verbale nei casi in cui gli stessi documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante: in quel caso la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta

    Per approfondire leggi qui: https://cutt.ly/9wqG6LIP