Entro mercoledì 3 giugno si può per richiedere all’Inps l’indennità Covid 600 euro di marzo, da parte dei titolari di assegno d’invalidità che non avevano potuto presentarla o era stata respinta.
Mercoledì 3 Giugno è l’ultimo giorno utile per presentare domanda di richiesta all’Inps per ricevere l’indennità Covid-19 di 600 euro per il mese di marzo, da parte dei titolari di assegno d’invalidità che si sono visti respingere la domanda oppure non l’hanno mai presentata. Entrambe le prestazioni, ricorda l’Inps, sono cumulabili come previsto dal decreto Rilancio. A tale adempimento sono stati inclusi infatti i lavoratori autonomi titolari di assegno ordinario di invalidità che in ragione a questo status, non previsto nell’originario testo del decreto Cura Italia, non avevano potuto presentare la domanda di indennità per marzo 2020 (Leggi la lettera inviata al Governo firmata da Un Filo per la Vita Onlus)
La circolare Inps precisa inoltre che per chi ha ricevuto già l’indennità a marzo è prevista con le stesse condizioni un’erogazione ad aprile senza che sia necessaria una nuova domanda. La prestazione sarà attribuita d’ufficio.
Il Decreto che, tra le altre novità, stabilisce il raddoppio (da 15 a 30 giorni) del congedo Covid per i genitori con figli fino a 12 anni e dell’alternativo voucher baby sitting (da 600/1.000 a 1.200/2.000 euro), fruibile anche in più tranche, e anche per pagare oratori e centri estivi, fino al 31 luglio.
Congedo Covid e voucher baby sitting.
Già precedentemente ne avevamo parlato (vd. ns articolo) Il Decreto comprende anche quelle misure di congedo Covid, che spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti, dando diritto a un’indennità del 50% della paga ordinaria e ai contributi figurativi. Lo stesso congedo riguarda i genitori, anche affidatari, lavoratori: iscritti alla gestione separata Inps; autonomi dell’Inps. Tra le novità del decreto Rilancio riguarda il raddoppio della durata del congedo, portandolo da 15 a 30 giorni e fissando un termine di utilizzo: 31 luglio.
La fruizione è possibile in via alternativa dai genitori (o l’uno o l’altro) e la condizione che in famiglia l’altro genitore non sia beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore. Chi ha diritto al congedo può in alternativa chiedere un voucher per un massimo di 600 euro (1.000 nel settore sanitario, pubblico o privato, e Polizia di stato), utilizzabile con il Libretto Famiglia per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Il decreto Rilancio ha elevato il limite a 1.200/2000 euro e ampliato l’utilizzo anche per il pagamento di centri estivi, oratori ecc..
I genitori potranno scegliere se e quanto poter fruire del congedo come permesso dal lavoro e quanto mutarlo invece, in voucher sempre nel rispetto dei limiti, ovvero 30 giorni e 1.200/2.000 euro. La norma, infatti, non vieta la scelta tra le due possibilità (congedo/voucher), né ordina che la scelta vada fatta una sola volta.
Il congedo è utilizzabile «per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni», (si vd l’art. 23 del dl n. 18/2020) dando la possibilità al genitore di scegliere «quanti giorni» di congedo fruire; e il riconoscimento del «bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo» di 1.200/2000 euro, riconoscendo parimenti al genitore/beneficiario il diritto a scegliere «quanti giorni» fruire a titolo di voucher.
Scarica la circolare INPS per leggere tutta l’informativa: