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Con il Decreto Cura Italia elaborato per affrontare l’emergenza dell’infezione da Covid-19 vengono introdotte varie misure a sostegno delle famiglie e dei lavoratori. Inoltre sono stati aggiunti degli upgrade per chi usufruisce della L. 104. Elenchiamo sinteticamente le diverse prestazioni attese dando priorità a tutti coloro che dispongono della Legge 104 in quanto persone affette da patologia-disabilità  o familiari – caregivers di pazienti. Il testo integrale delle misure in fondo ad ogni sezione tematica.

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Da circolare esplicativa si chiarisce cioè:

I giorni di permessi ex legGe 104/92 spettano in numero di 3 al mese. La disposizione sopra richiamata amplia eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33, comma 3, della citata legge. Pertanto, i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, DL n.18/2020). Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

Chi sono i beneficiari

Lavoratori dipendenti Privati

  • Chi sono
    • lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
  • Come fare domanda:
    • Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già
    • Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di

o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

Lavoratori dipendenti Pubblici

Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico

sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

  • Come possono fare domanda:
    • Non devono presentare domande all’INPS.
    • La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa

 

ALTRE NORME A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ GRAVE, IMMUNODEPRESSI O A FAVORE DI LAVORATORI SOTTOPOSTI A TERAPIE SALVAVITA

L’articolo 26, comma 2, del decreto stabilisce che: ”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”.

Tale articolo prevede la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:

  1. Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
  2. Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.

In tali casi, l’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9.

Qui la circolare esplicativa per l’approfondimento:

CIRCOLARE ESPLICATIVA L.104

 

CONGEDI PARENTALI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

I beneficiari sono i genitori:

  •   Lavoratori dipendenti privati
  •   Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
  •   Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
  •   Lavoratori dipendenti Pubblici

 

IMPORTANTE:

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile cumulare:
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità

Qui il testo completo integrale con l’individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità operative di fare la domanda:

Congedi Parentali Covid-19

Congedi Parentali il testo

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Chi sono i beneficiari

  •   Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
  •   Lavoratori dipendenti Pubblici

IMPORTANTE:

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è

È possibile cumulare:

  • il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
  • Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità

 

 Qui il testo completo integrale con l’individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità operative di fare la domanda:

Congedi Parentali Covid-19

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby- sitting

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.