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Le persone con disabilità  possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali in merito all’acquisto di autoveicoli. Ne parliamo in questo articolo.

 

Le persone con disabilità  possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali in merito all’acquisto di autoveicoli. Nello specifico segnaliamo quali sono tali benefici fiscali previsti dalla legge:

  • IVA agevolata al 4% sull’acquisto;
  • detrazione IRPEF pari al 19% sul costo di acquisto;
  • esonero dal pagamento del bollo auto;
  • esonero dall’imposta di trascrizione al PRA per i passaggi di proprietà (ad eccezione dei non vedenti e delle persone affette da sordità)

 

DESTINATARI

Le persone che possono fruire di tali detrazioni sono:

  1. Persone non vedenti e affette da sordità. (Per i primi la normativa di riferimento è contenuta negli articoli 2,3 e 4, Legge n. 138/2001)Per quanto riguarda la seconda categoria. La norma di riferimento è la Legge n. 381/1970)
  2. Persone disabili che presentano handicap fisici o psichici e che per questa ragione dispongono dell’indennità di accompagnamento: art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. Persone disabili affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione o che si trovano in una condizione grave di handicap prevista dall’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, a causa di patologie che ne limitano permanentemente la deambulazione. cui all’art. 4, Legge n. 104/1992;
  4. Persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie: tali soggetti presentano una capacità motoria ridotta

 

TIPOLOGIA DI VEICOLO

I Veicoli per i quali si possono applicare le citate agevolazioni sono (art. 53, 54)

  • le autovetture
  • gli autoveicoli
  • i motoveicoli
  • le motocarrozzette
  • gli autocaravan

 

IVA AGEVOLATA AL 4%

L’acquisto di un veicolo da parte di un soggetto disabile dà diritto all’applicazione dell’aliquota IVA diminuita al 4% (anziché quella normale del 22%). Questa spetta:

  • senza limiti di importo,
  • per veicoli:

 

  1. con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici per i motori a benzina
  2. con cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici per motori diesel o ibridi
  3. di potenza non superiore a 150 KW se con motori elettrici.
  4. una sola volta nel corso del quadriennio (a decorrere dalla data di acquisto).

E’ importante sapere che l’aliquota agevolata si applica sia nel caso il veicolo venga acquistato direttamente dal disabile che nel caso venga acquistato dal familiare di cui è fiscalmente a carico. Nel primo caso, il documento di spesa deve essere intestato al soggetto disabile.

L’agevolazione non spetta, invece, se l’acquisto del mezzo è effettuato da:

  • associazioni o cooperative
  • enti pubblici o privati,

anche se sono destinati al trasporto di soggetti disabili.

In riferimento ai disabili con ridotte capacità motorie che hanno l’obbligo di adattare il veicolo, per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% è previsto che:

  • i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (sia perché prodotti in serie, sia a seguito degli adattamenti fatti eseguire direttamente dal rivenditore);
  • l’aliquota agevolata è ammessa anche per l’adattamento dei veicoli, anche usati, e per l’acquisto dei relativi accessori e strumenti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per poter fruire dell’applicazione dell’IVA agevolata, il soggetto disabile o il familiare che lo ha a carico, devono

presentare, al momento dell’acquisto al rivenditore o concessionario:

  • certificazione medica attestante la disabilità del soggetto;
  • altra documentazione.

CERTIFICAZIONE MEDICA

Di seguito si propone una tabella riassuntiva delle varie tipologie di soggetti interessati, differenziando a seconda della

disabilità e con specificazione della documentazione necessaria per attestare lo status di disabile.

  • Persone non vedenti e sorde: Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica
  • Disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento: verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica presso la ASL attestante l’handicap grave derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento  emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile
  • Persone disabili affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione e Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL   attestante la situazione di handicap grave  che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

 

Detrazione IRPEF del 19%

Per l’acquisto di veicoli a favore delle persone con disabilità è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19%. E’ importante sapere che (articolo 15)

la detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni e risulta valida per spese di acquisto (di un veicolo nuovo o usato), di manutenzione straordinaria, di adattamento e per le riparazioni effettuate sugli adattamenti del veicolo stesso.

Sono quindi escluse le spese di ordinaria manutenzione quindi assicurazione, carburante e le spese riguardante la ordinaria manutenzione del veicolo (Circolare n. 13/2019);

  • il limite di spesa è di € 18.075,99.
  • la detrazione è rateizzabile in quattro quote annuali di pari importo;
  • la detrazione è riconosciuta in favore di soggetti portatori di handicap (art. 3, Legge n. 104/1992) e spetta a colui che ha sostenuto la spesa

 

ACQUISTO DI VEICOLO E FAMILIARI A CARICO

L’importo sostenuto per l’acquisto di un veicolo può essere portato in detrazione anche dal soggetto che lo ha sostenuto per conto di familiari fiscalmente a carico.

Un genitore disabile può detrarre contemporaneamente le spese sostenute per un veicolo proprio ed uno per il figlio disabile a suo carico (Circolare n. 15/2005).

 

ESENZIONE PERMANENTE DAL BOLLO

L’esonero del pagamento del bollo è permanente e interessa i veicoli nei limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

Inoltre, le Regioni hanno l’autorità di consentire la fruizione della dispensa di tale tassa anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle previste a livello statale.

Tale agevolazione fiscale è riconosciuta anche al familiare del soggetto disabile che lo ha fiscalmente a suo carico.

Nel caso in cui il soggetto disabile possedesse più di un veicolo, l’esenzione dal pagamento del bollo deve riguardare solamente uno dei veicoli, a scelta del soggetto beneficiario. Per i soggetti con limitate capacità motorie, l’agevolazione in esame è   riconosciuta solamente per i veicoli adattati.

 

ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE 

La persona con disabilità (o il suo familiare se fiscalmente a carico di questi), oltre all’esonero permanente dal pagamento del bollo, può usufruire di un’ulteriore beneficio fiscale inerente la  non applicabilità dell’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà.

 

Per informazioni ulteriori su questo tema potete scriverci a info@unfiloperlavita.it